STATUTO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PRATACCIO APS
ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
1.1 Ai sensi del Codice Civile e della Legge n. 117 del 03 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni (di seguito chiamata Codice del Terzo Settore), è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale avente la denominazione di Associazione Pro loco di Prataccio Aps (di seguito anche solo Associazione o Pro loco).
1.2 L' associazione ha sede nel Comune di San Marcello Piteglio, via SP Mammianese 99 e ha durata illimitata.
1.3 Il trasferimento dell' indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell' Assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l' obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
1.4 La Pro loco aderisce all' Unione nazionale delle Pro loco d' Italia Aps (di seguito UNPLI Aps), per il tramite del Comitato regionale di competenza , di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.
ART. 2 SCOPO, FINALITA', ATTIVITA'
2.1 La Pro loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di San Marcello Piteglio e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio.
2.2 L' associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità e uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o di più delle seguenti attività di carattere generale, avvalendosi in modo prevalente dell' attività di volontariato dei propri associati.
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonchè le attività di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell' art. 5 comma 1 lettera D del Codice del Terzo Settore)
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell' ambiente e all' utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione della attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14.08.1991 n. 281 (ai sensi dell' art. 5 comma 1 lettera E del Codice dei Terzo Settore).
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgl 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni (ai sensi dell' art. 5 comma 1 lettera F del Codice del Terzo Settore).
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di diffusione e di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell' art. 5 comma 1 lettera I del Codice del Terzo Settore).
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (ai sensi dell' art. 5 comma 1 lettera K del Codice del Terzo Settore).
f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell' art. 5 comma 1 lettera T del Codice del Terzo Settore).
g) beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell' art. 5 comma 1 lettera U del Codice del Terzo Settore).
h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (ai sensi dell' art. 5 comma 1 lettera V del Codice del Terzo Settore).
2.3 Le finalità che la Pro loco ha come oggetto sociale sono:
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonchè il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonchè iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, etc,) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l' aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
c) sviluppare l' ospitalità, l' educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (di valenza turistica) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se nel caso, le opportune modificazioni;
g) curare l' informazione e l' accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonchè l' aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all' educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all' eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l' estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all' estero, riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
h) aprire e gestire circoli per i soci, con l' eventuale costituzione di un Circolo Pro loco UNPLI Aps, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, rivolta esclusivamente ai soci iscritti, la quale non potrà essere di natura commerciale;
2.4 Le attività sopra elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
2.5 Ai fini organizzativi, l' Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all' oggetto delle propria attività.
2.6 L' associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
2.7 La Pro loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall' art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei soci. Nel caso l' Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell' art. 13, comma 6 del Codice del Terzo Settore.
2.8 L' associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L' attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
2.9 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dalla Pro loco Aps, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell' attività di volontariato dei propri associati.
2.10 La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Pro loco Aps di cui il volontariato è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Pro loco Aps ha l' obbligo di assicurare ai propri volontari, ai sensi dell' art.18 del Codice del Terzo Settore.
ART. 3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
1 I soci dell' associazione si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti.
2 Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3 Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4 Sono soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell' Associazione.
5 I soci benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.
6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituizione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l' associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all' Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
7 Possono aderire all' associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell' associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
8 Non sono ammessi soci temporanei.
9 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonchè recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, qualora disponibile.
b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
10 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall' esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
11 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
12 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
13 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivale la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
14 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull' istanza si pronunci l' Assemblea, che delibera sulle domande non accolta nell prima Assemblea utile.
15 Lo status di associato ha carattere permanente. L' ammissione ad associato è a tempo indeterminato e può venire meno solo nei casi previsti dall' art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
4.1 Gli associati hanno diritto di:
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati ed essere in regola con il pagamento della quota associativa
- essere informati sulle attività dell' associazione e controllarne l' andamento
- frequentare i locali dell' associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall' associazione
- concorrere all' elaborazione e approvare il programma delle attività
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere atto dell' ordine del giorno delle assemblee
- consultare i libri contabili e prendere visione dei bilanci
- ricevere le pubblicazioni della Pro loco
4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiugimento della maggiore età, dall' esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
4.4 Gli associati hanno l' obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, oltre agli Statuti e Regolamenti UNPLI-Aps
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- tenere i rapporti con gli altri associati e con i terzi un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale
- versare la quota associativa secondo l' importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo
ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATI
5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
5.2 L' associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonchè dello Statuto e dei Regolamenti UNPLI Aps, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all' associazione, può essere escluso dall' associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell' Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell' interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all' associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Nelle ipotesi sopra indicate l' associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.
5.3 L' associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall' associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
5.4. L' esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
5.5 L' associato può sempre recedere dall' associazione.
5.6 Chi intende recedere dall' associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
5.7 I diritti di partecipazione all' associazione non sono trasferibili.
5.8 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5.9 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all' associazione non hanno alcuni diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6 ORGANI
6.1 Sono organi della Pro loco:
- L' Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L' Organo di controllo, ove venga istituito
- Il Revisore dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni vigenti.
ART. 7 L' ASSEMBLEA
7.1 L' Assemblea è l' organo sovrano dell' Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell' Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almento 3 tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota sociale dell' anno in cui si svolge l' Assemblea.
7.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato sino al raggiungimento della maggiore età dall' esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
7.3 Ciascun associato ha un voto.
7.4 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all' avviso di convocazione. Nell' Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l' art. 2372 comma 4 e 5 del Codice Civile.
7.5 L' Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l' Assemblea e deve contenere l' ordine del giorno, il luogo, la data e l' orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi di Articolazioni periferiche territorialmente competenti per permettere l' invio di un proprio rappresentante. Qualora l' Assemblea sia riunita in forma elettiva, la convocazione dovrà essere comunicata per conoscenza agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti e pervenire agli associati iscritti almeno 20 giorni prima della data di svolgimento, con le stesse modalità sopra indicate.
7.6 L' Assemblea è presieduta dal Presidente dall' associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti dell' Assemblea stessa.
7.7 L' Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l' approvazione del bilancio di esercizio.
7.8 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7.9 L' Assemblea ha le seguenti competenze:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge e revoca il Presidente;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell' art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazione dell' Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l' eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall' Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' Associazione;
- delibera sull' esercizio e sull' individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell' art. 2.7 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall' Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7.10 L' Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
7.11 L' Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
7.12 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
7.13 L' Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto e l' Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
7.14 Per deliberare lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
7.15 E' ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dellì Assemblea si tengano per teleconferenza e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatosi questi requisiti l' Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell' Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
8.2 Rientra nella sfera della competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell' Assemblea o di altri organi associativi.
8.3 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l' Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell' Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordianaria e straordinaria dell' Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all' Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- eseguire le deliberazioni dell' Assemblea;
- formulare i programmi dell' attività associativa sulla base delle linee approvate dall' Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l' eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- propone le eventuali attività diverse e ne attesta la secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale;
- approva il documento di previsione e programmazione economica dell' esercizio e delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contribuiti straordinari;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all' Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' associazione o ad essa affidati;
- eleggere fra i propri membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata ai sensi dell' art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- approva l' ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell' Aps;
- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell' atto costitutivo e successivamente dall' Assemblea dei associati.
8.5 L' Assemblea elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l' art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l' art. 2475 ter del Codice Civile.
8.6 Il numero dei componenti è stabilito dall' Assemblea su proposta del Consiglio.
8.7 Il Consiglio Direttivo è composto oltrechè dal Presidente da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a 4 e non superiore a 10 unità.
8.8 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
8.9 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di quest' ultimo da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
8.10 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all' anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l' ordine del giorno, il luogo e la data della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
8.11 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.
8.12 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, utilizzando l' elenco dei non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell' elenco dei non eletti, e loro indisponibilità, l' assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
8.13 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l' Assemble provvede tramite elezione al rinnovo dell' intero organo entro due mesi.
8.14 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale di voto del Presidente.
8.15 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
8.16 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. E' altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l' utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purchè siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell' anonimato e della sicurezza del voto espresso.
8.17 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l' associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l' esterno.
9.2 Il Presidente è eletto dall' Assemblea e può essere riconfermato-
9.3 E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie.
9.4 Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall' Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l' Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
9.6 Il Presidente convoca e presiede l' Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l' ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest' ultimo in merito all' attività compiuta.
9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell' esercizio delle sue funzioni.
9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato e altre autorità ed esperti.
ART. 10 SEGRETARIO E TESORIERE
10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo preferibilmente al suo interno.
10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro loco, assicura l' esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
10.3 Il Segretario è responsabile, assieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro loco, nonchè della regolare tenuta dei libri sociali.
10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell' associazione inerente l' esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali per eseguire ogni e qualsiasi operazioni inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
10-5 E' possibile affidare i due incarichi ad un' unica persona.
ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO
11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell' art. 30 del Codice del Terzo settore, viene eletto dall' Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
11.2 I componenti dell' Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all' art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
11.3 Nella seduta di insediamento indetta dal membro risultato primo degli eletti, l' Organo di controllo collegiale elegge al suo interno il proprio Presidente.
11.4 L' Organo di controllo:
- vigila sull' osservanza della legge, sullo Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001.
ART. 12 REVISORE LEGALE DEI CONTI
12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità e quanto obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l' Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L' incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all' Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell' apposito registro. Qualora i componenti dell' Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell' apposito registro o ad una società di revisione legale.
12.2 Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio stesso.
12.3 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere riconfermato fino a due mandati consecutivi.
12.3 Il soggetto incaricato delle revisione legale dei conti controlla l' amministrazione dell' Aps, può assistere alle riunioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del Bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
12.5 L' incarico di componente l' Organo di Revisione leale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.
ART. 13 PRESIDENTE E CONSIGLIERI ONORARI
ART. 14 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
ART. 15 BILANCIO DI ESERCIZIO
ART. 16 LIBRI SOCIALI
ART. 17 ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (RUNTS)
17.1 L' Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa UNPLI Aps a cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all' art. 46 dello stesso decreto nonchè la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all' art. 83 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
ART. 18 VOLONTARI
18.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell' associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
18.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
18.3 L' attività dei volontari non può essere retribuita, neppure dai beneficiari.
18.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall' associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentare per l' attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall' art. 17 del D.Lgs n. 117/2017.
18.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' associazione.
18.6 L' associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di attività di volontariato, nonchè la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.lgs n. 117/2017.
ART. 19 LAVORATORI
19.1 L' associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
19.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell' attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 20 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
20.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell' associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' ufficio di cui all' art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
20.2 L' Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.
ART. 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
21.1 Tutte le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l' istituzione e l' operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore e/o l' iscrizione/migrazione dell' Associazione nel medesimo, si applicheranno e produrranno effetti a partire dal momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro unico verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l' associazione sarà iscritta o migrata.
21.2 L' efficacia dell' inserimento nella denominazione dell' Associazione dell' acronimo Aps, nonchè l' utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di Aps, associazione di promozione sociale, sono sospensivamente condizionati all' iscrizione dell' associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
21.3 Fino al momento dell' iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell' associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con finalitè analoghe o ai fini di utlità sociale sentito l' organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 22 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, in quanto compatibile con il Codice Civile.